L’abbandono di un neonato è un evento che comporta serie conseguenze legali, sia nel campo civile che penale.
La normativa attuale in materia di adozione è delineata dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983 “Diritto del minore ad una famiglia“, a partire dall’articolo 6, e dalle modifiche apportate con la legge n. 149 del 28 marzo 2001.
L’abbandono di un minore è definito come qualsiasi comportamento in contrasto con il dovere di cura o custodia.
L’iter dopo l’abbandono
Il minore abbandonato viene affidato al Tribunale per i minorenni competente, Questo Tribunale nomina immediatamente un tutore per il bambino e inizia a valutare le coppie candidate all’adozione già presenti nelle sue liste.
Le coppie interessate all’adozione devono presentare una serie di documenti, tra cui:
- certificato di nascita dei richiedenti;
- stato di famiglia;
- dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei coniugi o in caso di decesso, il certificato di morte;
- certificato del medico di base che attesti la buona salute di entrambi i coniugi;
- modello 101 (certificazione dei redditi di lavoro che rilascia il datore di lavoro al lavoratore) o dichiarazione dei redditi o busta paga;
- certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
- dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi;
- alcuni esami clinici (per attestare la buona salute complessiva dei futuri genitori);
- certificazione di sana costituzione psicofisica accertata da struttura pubblica
I criteri fondamentali per l’adozione legittimante includono diversi aspetti chiave:
Stato di abbandono del minore: Questo si verifica quando il minore non riceve adeguata assistenza morale e materiale sia dai genitori sia dai parenti fino al quarto grado di consanguineità. Lo stato di abbandono è una condizione preponderante per considerare un minore adottabile.
Dichiarazione di adottabilità: Questa è una certificazione rilasciata dal Tribunale per i Minorenni, la quale conferma che il minore si trova in uno stato di adottabilità, a seguito della verifica dello stato di abbandono.
Requisiti legali per gli adottanti: La legge specifica determinati criteri che i potenziali adottanti devono soddisfare:
Stabilità matrimoniale: I coniugi devono essere sposati da almeno tre anni. Non deve esserci stata separazione personale, neanche di fatto, negli ultimi tre anni. Questo requisito di stabilità è riconosciuto anche se i coniugi sono sposati da meno di tre anni ma hanno vissuto insieme stabilmente e continuativamente prima del matrimonio per un periodo di tre anni.
Fascia d’Età degli adottanti: L’età dei coniugi deve essere maggiore di almeno 18 anni e non superiore di 45 anni rispetto all’età del minore adottando, sebbene siano possibili alcune deroghe.
Idoneità Affettiva e capacità educativa: I coniugi devono essere ritenuti idonei affettivamente e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.
Deroghe alla differenza d’età
Sono previste alcune eccezioni alle regole sulla differenza di età tra adottanti e adottato:
- Se il tribunale ritiene che evitare l’adozione causerebbe un grave danno al minore che non può essere prevenuto altrimenti.
- Se solo uno dei coniugi supera il limite di età di 45 anni, ma non di più di 10 anni.
- Se i candidati all’adozione sono già genitori, sia biologici sia adottivi, e hanno almeno un figlio minorenne.
- Se l’adozione è per un fratello o una sorella di un minore che i coniugi hanno già adottato.
Come si svolge il processo di adozione
Il procedimento di adozione si avvia con l’intervento del Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, il quale, dopo aver raccolto le informazioni necessarie, sollecita il tribunale a dichiarare l’adottabilità del neonato.
A questo punto, il Presidente del tribunale per i minorenni inizia un procedimento specifico e, ove si renda necessario, ordina indagini supplementari attraverso i servizi sociali o gli organi di pubblica sicurezza.
Successivamente, il tribunale per i minorenni emette una sentenza che stabilisce lo stato di adottabilità del minore.
Si precisa che, dopo la dichiarazione di adottabilità e l’identificazione di una coppia di potenziali genitori adottivi, inizia un periodo di prova per valutare la compatibilità tra la coppia scelta dal tribunale e il minore.
Questo periodo di affidamento preadottivo ha una durata iniziale di un anno, estendibile per un altro anno nell’interesse del minore.
In dettaglio, il tribunale per i minorenni, ricevuta la domanda della coppia, avvia un’indagine, da completare entro un massimo di 240 giorni, per accertare il possesso dei requisiti di legge richiesti.
Tra le coppie richiedenti, il tribunale seleziona quella ritenuta più idonea alle esigenze specifiche del neonato e dispone l’affidamento preadottivo. Durante questo periodo, il tribunale vigila sull’andamento dell’affidamento.
Dopo un anno dall’inizio dell’affidamento preadottivo, il tribunale emette una sentenza per decidere se procedere o meno con l’adozione definitiva.
Riguardo alla privacy del minore e al diritto di cronaca, la normativa attuale stabilisce un principio generale di tutela dell’interesse del minore, imponendo limitazioni nel trattamento dei dati personali, inclusi quelli gestiti dai giornalisti.
Questi ultimi, pur avendo la libertà di trattare dati nell’ambito dell’interesse pubblico, sono obbligati a non divulgare informazioni o immagini del minore che possano permetterne l’identificazione, a meno che ciò non sia nell’interesse oggettivo del minore stesso.