Neomamme e donne incinte non possono essere licenziate dal datore di lavoro se non in circostanze particolari. Tuttavia sono sempre numerosi i casi di mamme e future mamme licenziate e/o spinte alle dimissioni senza una valida ragione. Vediamo cosa dice in merito il legislatore.
In via preliminare va detto che la futura mamma lavoratrice non può essere allontanata dal posto di lavoro all’inizio della propria gestazione e fino al compimento dei 12 mesi del bambino. È inoltre illegittimo licenziarla anche in seguito alla richiesta di congedo per malattia del proprio figlio. Tuttavia nei fatti le cose sono diverse: basti pensare che nel nostro Paese in soli due anni, circa ottocentomila mamme hanno dichiarato di essere state licenziate ingiustamente o di aver subito pressioni in questo senso.
Maternità e lavoro: quando il datore può licenziare la mamma
Il licenziamento della gestante e/o della mamma lavoratrice può avvenire solo nel caso in cui l’azienda presso cui lavora cessi la propria attività in via definitiva. Tuttavia la fine del rapporto lavorativo non è consentito se a chiudere è il singolo reparto presso cui la donna è impiegata, così come ribadito da una recente sentenza della Corte di Cassazione.
Licenziamento per giusta causa della mamma lavoratrice
La futura mamma o la neomamma possono essere licenziate solo nel caso in cui è a loro imputabile una colpa grave. In tal caso si parla di “licenziamento per giusta causa”.
Il legislatore, d’altra parte, prevede che la lavoratrice possa essere licenziata anche nei seguenti casi:
- scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato
- conclusione della specifica prestazione per cui la dipendente era stata assunta (ciò vale esclusivamente per i contratti a tempo determinato)
- assunzione per un periodo di prova della dipendente con esito negativo della prova stessa.
La domanda vera è: ” si può denunciare un datore di lavoro che da fa di tutto per spingerti a licenziarti?”
Ma va……