Le lavoratrici autonome (commercianti, artigiane, coltivatrici dirette), regolarmente iscritte alla gestione separata del lavoro autonomo presso l’INPS, grazie al decreto interministeriale Lavoro-Finanze del 24 febbraio 2016, potranno fruire della cosiddetta indennità di maternità, ovvero il trattamento economico sostitutivo del reddito temporaneamente perduto, non solo nel caso in cui mettano al mondo un figlio biologico, ma anche in caso di adozione nazionale, internazionale o di affidamento preadottivo.
In caso di adozione o affidamento, la lavoratrice autonoma ha diritto all’indennità di maternità per i 3 mesi successivi alla data di ingresso del bambino nel nucleo familiare, purché il nuovo arrivato non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento preadottivo:
- i 6 anni di età nel caso in cui si tratti di un bambino italiano;
- i 18 anni di età nel caso in cui si tratti di uno straniero.
Cosa prevede la legge per le mamme straniere?
Ricordiamo, infine, che alle madri comunitarie o extracomunitarie in possesso della cittadinanza italiana e della carta di soggiorno, che non lavorano o hanno lavori precari al momento del parto o dell’adozione di un figlio, sono destinati degli appositi assegni familiari.