La burocrazia non si ferma mai, nemmeno in uno dei momenti più dolci e teneri nella vita di una famiglia: la nascita del bambino.
Una volta che il piccolo vede la luce, il papà o chi per lui deve occuparsi di tutte le pratiche riguardanti il nuovo nato. Vediamo insieme cosa c’è da fare per la denuncia di nascita.
Quando effettuare la denuncia di nascita
Le possibilità sono diverse:
- Nei primi 3 giorni presso l’ospedale in cui è nato il bambino che trasmetterà gli atti al Comune
- Nei primi 10 giorni presso l’ufficio di Stato Civile del Comune dove è nato il bambino
- Nei primi 10 giorni presso il Comune di residenza di mamma e papà
Se scadono i 10 giorni sarà necessario indicare all’Ufficiale di Stato Civile le motivazioni del ritardo e avverrà la segnalazione al Procuratore della Repubblica.
Documenti per presentare la denuncia di nascita
Per presentare la denuncia di nascita i genitori devono presentare:
- Documento di identità. Passaporto o permesso di soggiorno in caso di genitori stranieri
- Attestazione di nascita rilasciata dall’ospedale
Chi effettua la denuncia di nascita
Di solito, ad occuparsi della denuncia è il papà, se entrambi i genitori non possono farla ci si può affidare a un delegato che dovrà avere la procura speciale o a una persona presente al parto, come ad esempio il personale sanitario.
Nel remoto caso in cui la mamma si sia trovata a partorire da sola, allora può fare un’autocertificazione.
Se i genitori del bambino non sono sposati, per l’effettivo riconoscimento da parte di entrambi, devono recarsi insieme a sottoscrivere la denuncia e il bambino riceverà il cognome del padre (o di entrambi i genitori). Se a fare la denuncia è solo la mamma, allora il bambino avrà il cognome materno.
Il certificato di nascita e il nome del piccolo
Con la denuncia di nascita viene redatto anche il certificato di nascita che è un vero e proprio documento che attesta i dati della nascita del bambino.
Tra essi ci sono anche il nome e il cognome. Il nome deve rispondere a determinati requisiti di legge:
- Non si può dare al bambino il nome del padre, di fratelli e di sorelle viventi
- Non si può dare un cognome al posto del nome
- Non si può dare al piccolo nomi riconducibili a quelli di sesso opposto
- Non si possono dare nomi ridicoli o vergognosi
L’Ufficiale di Stato Civile, in tal caso, dovrà fare una segnalazione al Procuratore della Repubblica.