L’assegno di maternità dello Stato è una somma di denaro che le neo genitrici lavoratrici o ex-lavoratrici e i padri possono richiedere in occasione della nascita del proprio figlio.
Il medesimo beneficio è fruibile anche dalle mamme adottive nel momento in cui il bambino (di età non superiore ai 6 anni) entra a far parte del loro nucleo familiare.
Di seguito vi forniamo tutti i requisiti necessari per accedere all’assegno di maternità dello Stato.
Possono beneficiare dell’assegno di maternità dello Stato:
- L’assegno di maternità dello Stato spetta:
- alla madre, anche adottante;
- al padre, anche adottante;
- agli affidatari preadottivi;
- all’adottante non coniugato;
- al coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva;
- agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.
Per fruire dell’assegno di maternità è necessario avere:
- la residenza in Italia;
- la cittadinanza italiana
- o di uno Stato dell’Unione europea.
Hanno diritto anche i cittadini extracomunitari:
- titolari della “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea” (articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
- familiari titolari della “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro” (articolo 17, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
- titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani, ai sensi del Testo Unico di cui l’articolo 41, comma 1-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dispone che “sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;
- titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Per la madre sono previsti i seguenti requisiti:
- Madre lavoratrice: deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale;
- Madre non lavoratrice: se ha lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i nove mesi;
- Madre con cessato contratto lavorativo: se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti al parto.
Per il padre sono previsti i seguenti requisiti:
- Figlio abbandonato dalla madre o affidamento esclusivo al padre, deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se il padre è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, al momento dell’affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell’adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, al momento dell’adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, al momento della domanda, sono necessari il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta, la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica, la potestà sul minore, il non affidamento del minore presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell’assegno. - In quest’ultimo caso non sono richiesti i requisiti sia dei tre mesi di contributi tra i 18 e i nove mesi precedenti e sia della perdita del diritto da non più di nove mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.
Come effettuare la domanda per l’assegno di maternità
La domanda per ottenere l’assegno di maternità dello Stato deve essere presentata presso la sede Inps di competenza. Il modello può essere scaricato dal sito ufficiale dell’ente previdenziale o, in alternativa, ritirato presso i suoi uffici. L’inoltro può essere eseguito online, tramite raccomandata o attraverso un patronato.
La domanda, infine, deve essere effettuata entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’entrata in famiglia del minore adottato.
L’assegno di maternità è cumulabile?
Ricordiamo, infine, che l’assegno di maternità dello Stato non può essere cumulato con altri incentivi in favore della maternità. Tuttavia, nel caso in cui la cifra erogata dallo Stato risulti più alta rispetto a quelle di prestazioni già percepite, la richiedente può ottenere la differenza monetaria.
Morena Ramondo
Mio figlio nato a gennaio fatto la domanda a febbraio ip comune di napoli lo paga dicembre/gennaio
Ma fa fede isee della mamma o di entrambi?
Cara Nadia, se lei convive con il padre del bambino, nell’ISEE è già registrata la situazione reddituale e patrimoniale di entrambi. L’ISEE infatti si basa su un documento che si chiama DSU e che raccoglie i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare. Del nucleo familiare, fanno parte, tra le tante persone, anche il dichiarante e il coniuge anche se non risulta nello stato di famiglia.
Roberta Arena
Ma l’assegno bebè e questo assegno sono due cose differenti? ? E si possono richiedere entrambi? ? Grazie
Cara Valentina, sono due cose differenti, e come diciamo nell’articolo, secondo quello che ci risulta l’assegno di maternità non dà diritto ad altri incentivi.
Ok grazie mille! !
Ma non capisco lo posso prendere anche le mamme che hanno percepito la maternità ?
Questo assegno è destinato a chi ha lavoro discontinuo, che ha diritto all’indennita di maternità e registra una soglia di ISEE che abbiamo precisato: se si sono percepiti almeno tre mesi di contributi e si è in linea con tutti i punti che abbiamo elencato, si può presentare la domanda 🙂 se si percepisce invece indennità maternità, si fa parte di una categoria diversa da quella a cui è destinato l’assegno di maternità dello Stato.
Io ho fatto la richiesta degli assegni familiari al datore di lavoro. Mi hanno dato un modello da portare al patronato. Dopo 15 gg mi è arrivata lettera dall’INPS dove mi accettavano la richiesta. Sono andata di nuovo al patronato e hanno inoltrato la domanda. Nella prima busta paga ho avuto l’assegno familiare e gli arretrati. Ho presentato domanda quando il bimbo aveva 7 mesi e mezzo. Mi hanno detto che avevo tempo per fare la richiesta fino ai 3 anni del bimbo. È stato abbastanza semplice… alla fine serve solo il CUD per fare la richiesta.
Ma non è lo stesso assegno di maternità che ti eroga l inps??
No, se si parla di indennità di maternità è una cosa diversa, perché destinata a diverse categorie di lavoratrici.
Chi è disoccupata?
Abbiamo trattato anche questa eventualità 🙂
mi fornirebbe il link? Grazie
Interessa anche a me il link grazie 🙂
up
Davide Littera