Nell’ambito dei diritti che spettano ai genitori sul posto di lavoro, una particolare menzione merita la tutela riconosciuta ai genitori di bambini disabili. In Italia, il nostro sistema legislativo riconosce delle particolari tutele ai disabili sul lavoro e anche ai genitori di disabili.
Vengono considerate disabili le persone che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale che comporti delle difficoltà di relazione, apprendimento o professionale. I lavoratori che nella propria famiglia hanno un disabile con un grave handicap (cioè il grado di invalidità è così elevato da richiedere assistenza continua, in quanto la persona non è autosufficiente) hanno diritto a dei permessi retribuiti per assisterlo: la fonte normativa è la l. 104/1992 e la situazione di disabilità deve essere riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata (art. 4, comma 1 L. 104/92).
I parenti (e, quindi, anche i genitori) di persone con disabilità gravi hanno diritto a tre giorni di permesso retribuiti ogni mese, a patto che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura assistenziale. La domanda può essere avanzata da entrambi i genitori e, nel caso in cui un genitore non ne abbia diritto (ad esempio perché lavoratore autonomo o senza impiego) all’altro spettano sempre 3 giorni di permesso. I tre giorni possono essere frazionati in ore e, inoltre, si possono chiedere dei riposi giornalieri di 1 o 2 ore, a seconda dell’orario di lavoro.
I genitori di bambini con gravi disabilità di età inferiore ai 3 anni possono richiedere un prolungamento del congedo parentale, diritto che si aggiunge ai 3 giorni di permesso e al riposo giornaliero.
La domanda per fruire di questi permessi può essere presentata da tutti i lavoratori dipendenti (anche con orario di lavoro part time) e i giorni di permesso vengono indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta (a parte il prolungamento del congedo parentale che viene riconosciuto al 30%).