Nuove tutele per i neo papà che non possono essere licenziati almeno fino al compimento di 1 anno di vita del proprio figlio.
Novità anche per l’accesso alla Naspi e in ottica congedo obbligatorio e facoltativo.
Divieto di licenziamento anche per il papà nel primo anno di vita
Nel pieno rispetto di quanto previsto da una direttiva Europea relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori, il governo Draghi nell’agosto del 2022 ha emanato un decreto che sancisce alcuni diritti e forme di tutela per genitori durante il primo anno di vita del figlio.
Durante questa finestra temporale non è possibile per il datore di lavoro procedere con il licenziamento del padre.
Tale tutela era già prevista per le mamme peraltro con la possibilità di dimettersi senza alcun preavviso mantenendo il diritto alla Naspi (Indennità Mensile di Disoccupazione).
Una svolta concettuale e politica importantissima che certamente incentiva le coppie nel prendere in considerazione l’opportunità di diventare genitori.
Va sottolineato che questi diritti sono allargati anche ai prestatori di assistenza.
Tutto questo è stato evidenziato e spiegato in maniera dettagliata in un’apposita circolare INPS.
Nello stesso decreto sono previste anche delle modifiche al cosiddetto testo unico in materia di tutela del sostegno della maternità e della paternità.
Nello specifico è stato raddoppiato il periodo di congedo di paternità portandolo a 10 giorni. Tale periodo può essere utilizzato da due mesi precedenti alla data del presunto parto ed entro i successivi cinque mesi dopo la nascita.
In pratica il papà può assentarsi dal lavoro per supportare la propria moglie e soprattutto il bambino per un periodo massimo di 10 giorni da sfruttare in un lasso temporale complessivo di 7 mesi ossia due mesi prima del parto e cinque dopo.
I chiarimenti della circolare INPS
Un papà al pari di una mamma non può essere dunque più licenziato entro il primo anno di vita del bambino appena nato.
Questo permette di avere un minimo di stabilità economica nelle famiglie negli immediati mesi dopo la nascita di un bambino che, come noto, richiede attenzioni.
Secondo la circolare INPS il divieto di licenziamento viene attivato per tutto il periodo che va dal congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Precedentemente questa tutela veniva applicata soltanto per la mamma mentre per il papà c’era il divieto soltanto nel caso in cui si parlava di congedo parentale alternativo. Insomma una situazione che prima era tutelata soltanto in caso in cui la mamma non avesse le possibilità per poter accudire i figli in maniera adeguata secondo il codice civile.
Queste situazioni però erano abbastanza estremizzate perché si parlava di possibile abbandono del minore da parte della mamma, infermità mentale oppure di prematura morte.
In questo modo si consente una tutela a 360 gradi di tutto il nucleo familiare che deve accompagnare negli importanti primi mesi di crescita del bambino stesso, godendo così di un ambiente più sereno e tranquillo.
Novità anche per l’accesso alla Naspi
L’indennità mensile di disoccupazione è un ammortizzatore sociale molto importante che consente a persone alle prese con difficoltà momentanee nel mondo del lavoro di avere un sostegno adeguato per andare avanti e guardarsi intorno con maggiore serenità.
La circolare INPS chiarisce che con la riforma emanata dal governo Draghi su sollecitazione a livello europeo nel recepire la direttiva, sono state variate anche le modalità con cui si accede a tale forma di indennità mensile conosciuta con l’acronimo Naspi.
In pratica il riferimento normativo riguarda tutti quei padri che hanno utilizzato il congedo sia di paternità obbligatorio che quello alternativo.
Anche in queste viene garantita la possibilità di richiedere la disoccupazione a prescindere se la perdita di lavoro sia avvenuta per mezzo di licenziamento ovviamente dopo il primo anno di età del bambino oppure con le classiche dimissioni. In passato invece succedeva che l’accesso veniva concesso soltanto ai papà che si trovavano nella situazione di congedo di paternità alternativo per cui c’era una mamma non in grado di occuparsi del proprio bambino.
Il congedo obbligatorio
Ci sono delle novità che riguardano anche il congedo obbligatorio che passa dai dieci giorni lavorativi previsti nella finestra temporale dei suddetti sette mesi a potenziali venti giorni nel caso in cui si parli di parto plurimo.
Durante questo periodo di tempo il papà ha diritto a una degli indennità pari al 100% della sua retribuzione.
Inoltre entrambi i genitori a partire da questo anno 2023 potranno fruire di un mese in più di congedo parentale facoltativo che viene retribuito invece nella misura dell’80% dello stipendio. Questa opportunità può essere presa in considerazione sia dalla mamma sia dal papà ed entro il compimento del sesto anno di vita del bambino. Ci sono poi una serie di situazioni da valutare nel merito tra cui il diritto all’astensione che può essere richiesto dalla mamma oppure dal papà nei primi 12 anni di età del bambino e per un periodo massimo di 10 mesi, eventualmente 11 mesi qualora il papà abbia fruito di un congedo inferiore a 3 mesi.