Il congedo per la malattia del figlio – non retribuito o solo parzialmente – è una norma che consente ai genitori lavoratori dipendenti, siano essi pubblici o privati, di sospendere il rapporto di lavoro per dedicarsi alle cure del proprio bambino.
Questo tipo di congedo, da non confondersi con quello parentale (che garantisce invece un periodo di dieci mesi di astensione dal lavoro da ripartire tra i due genitori di cui fruire nei primi dodici anni di vita del bambino) può essere richiesto fino a quando il proprio figlio ha 8 anni.
La norma è destinata ad entrambi i genitori, a patto che ne fruiscano in maniera alternata, ovvero la mamma e il papà non possono utilizzarlo negli stessi giorni.
La durata del congedo
Ma a quanto ammonta il periodo di congedo? Se il bambino ha un’età compresa fra i 4 e gli 8 anni l’astensione dal lavoro può ammontare ad un massimo di cinque giorni l’anno per genitore, per un totale di 10 giorni non fruibili contemporaneamente.
Un periodo a dirla tutta insufficiente, soprattutto se il proprio figlio ha bisogno di essere seguito in un percorso terapeutico complesso. La normativa è più favorevole per i bambini di età fino a 3 anni: in questi casi il congedo non presenta limiti di tempo, anche se la patologia non è in fase acuta.
Come richiedere il congedo per la malattia del figlio
Per avere accesso al congedo per la malattia del figlio è necessario presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.
In aggiunta viene fatta richiesta di un’autocertificazione che attesti che l’altro genitore non si è assentato dal proprio posto di lavoro negli stessi giorni per la medesima ragione.
Nel caso in cui la malattia del proprio figlio sfoci nella necessità di un ricovero ospedaliero viene interrotto il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
Il trattamento economico e previdenziale
Ci sono alcune sostanziali differenze nel trattamento economico e previdenziale riservato ai genitori dipendenti pubblici o nel privato.
Ai primi spetta infatti un trattamento più favorevole: basti pensare che nel pubblico impiego ai genitori del bimbo malato, fino ai tre anni di età del piccolo, vengono interamente retribuiti i primi trenta giorni di congedo. Negli altri comparti, la contrattazione collettiva nazionale può prevedere trattamenti anche più favorevoli.
Per quanto riguarda invece i dipendenti privati, i periodi di assenza che spettano al genitore che ne fa richiesta non sono retribuiti: questi vanno computati nell’anzianità di servizio fatta eccezione per gli effetti riguardanti le ferie e la tredicesima mensilità; sono coperti da contribuzione figurativa (pagata dalla gestione previdenziale cui sono iscritti i genitori interessati) che risulta essere intera nel caso in cui il congedo venga richiesto per un figlio di età non superiore ai 3 anni, e ridotta – con possibilità di contribuzione volontaria – se il bambino ha età compresa fra i 3 e gli 8 anni.