“La circolare 128 dell’11 luglio 2016 ha portato delle modifiche in materia di congedo di maternità e paternità e nuove regole riguardo l’indennità spettante alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi”.
A dirlo è la stessa INPS con il messaggio 3980 del 3 ottobre 2016 con il quale rende noto che l’applicazione per la trasmissione telematica delle domande di maternità è stata integrata con la possibilità di acquisire le domande di congedo di paternità per i lavoratori autonomi.
Congedo di paternità per padri autonomi
Il congedo di paternità per lavoratori autonomi, ossia un periodo di astensione dall’attività lavorativa retribuito all’80% dell’importo giornaliero, spetta ai papà lavoratori autonomi in caso di nascita di un figlio o dell’entrata in famiglia di un minore adottato o affidato a patto che il genitore sia iscritto a una delle Gestioni INPS e sia in regola con il pagamento dei contributi.
Come stabilito dal Jobs Act tale congedo non spetta a tutti i lavoratori autonomi ma solo a quelli in possesso di determinati requisiti. Nello specifico il padre ha diritto all’indennità in caso di decesso, grave malattia o abbandono della madre lavoratrice autonoma o dipendente, con conseguente affidamento esclusivo del neonato al padre. Un altro requisito è che la madre rientri nelle stesse categorie occupazionali del padre (artigianato, commercio, agricoltura, pesca).
Se in possesso dei requisiti per il congedo di paternità, al padre lavoratore autonomo spetta un massimo di:
- 3 mesi successivi alla nascita del bambino in caso di madre lavoratrice autonoma;
- 3 mesi successivi al parto più gli eventuali giorni di congedo di maternità antecedenti al parto non usufruiti dalla donna lavoratrice dipendente.